mercoledì 7 gennaio 2009

I diritti d Libertà - Una strada per giungere alla Federazione europea?

Campoleoene, 16 settemrbe 2007

RITORNARE AL DIBATTITO TEORICO

Il Trattato che adotta una costituzione per l’Europa, sottoscritto a Roma il29 ottobre 2004, non entrerà mai in vigore ed verrà dimenticato tra gliscaffali di ostinati studiosi di cose europee. Eppure, il dibattito che haanimato esperti e commentatori negli ultimi anni ha evidenziato una serie diproblematiche di carattere teorico, e non solo, che si riproporranno ogniqual volta si dovranno valutare le proposte che avranno l’ambizione dipromuovere una maggiore integrazione politica del continente su basifederali.

Quattro sono di sicura importanza: 1) la garanzia costituzionale dei dirittie delle libertà fondamentali quale fattore di legittimazione democratica delnuovo ente. 2) La natura giuridica del documento che sarà alla base della nuovo ordinamento. Costituzione in senso proprio o trattato internazionale rivestito di un lessico costituzionale. 3) Gli attributi di statualità rintracciabili nel nuovo ordinamento: sovranità, potestà di imperio, territorio, popolo, competenze, cittadina, centralizzazione e decentralizzazione. 4) Le modalità di produzione giuridica del nuovo ordinamento: apparato istituzionale ed organizzativo, legislazione ed esecuzione.

Su questi temi coltivare l’esercizio puramente teorico potrebbe rivelarsi un’attività non certo fine a se stessa. La codificazione e la classificazione per astrazioni lessicali potrà consentire di attrezzare, attraverso il dibattito, una visione sufficientemente coincidente tale da consentire, per il futuro, la definizione di una linea strategia coesa e, oggettivamente, condivisa.

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LA GARANZIA DEI DIRITTI ALL’INTERNO DEGLI ORDINAMENTI COSTITUZIONALI

Il Trattato di riforma, che a breve probabilmente sarà sottoscritto nella città di Lisbona, riprenderà, con effetti giuridicamente vincolanti, la Carta dei diritti fondamentali. In tema di diritti di libertà un aspetto poco approfondito riguarda la funzione stessa dell’elencazione dei diritti all’interno delle moderne costituzioni.

Dieter Grimm, giurista, nonché ex presidente della Corte costituzionale tedesca, sostiene che non è sufficiente l’esame del catalogo dei diritti fondamentali per stabilire se uno stato si possa, o no, fregiare della definizione di stato sociale. La Germania fornisce al riguardo l'esempio più chiaro. La Legge fondamentale ha rinunciato deliberatamente alla menzione dei diritti sociali fondamentali, accontentandosi di proclamare i classici diritti di libertà. Questo non equivale a sostenere che la Repubblica federale possiede le caratteristiche di uno Stato sociale in misura minore della Repubblica di Weimar, la cui costituzione conteneva una pletora di diritti fondamentali.

Hans Kelsen ne “I lineamenti di teoria generale dello Stato”, pubblicati nel 1926, dedica alla questione un’intera lezione di cui si ripropongono due estratti. Sostiene l’autore: “ Le moderne costituzioni, di regola, contengono infatti un catalogo di siffatti diritti di libertà. Sorti storicamente dalla rappresentazione naturalistica di norme assolute, limitanti lo Stato, derivanti da un’istanza dello Stato, esse – come contenuto di diritto positivo – sono norme dello Stato.

In quanto si presentano come norme che vietano allo Stato certe invadenze nella sfera delle libertà dei sudditi, questi diritti di libertà sono per lo meno superflui. E’ infatti privo di senso proibire atti dello Stato i quali, finché non vengono esplicitamente comandati, finché certi essere umani quali organi dello Stato non siano autorizzati a compierli, cioè ne vengono obbligati, giuridicamente addirittura non sono possibili. L’essere umano può fare tutto ciò che non gli è vietato dallo Stato, cioè dall’ordinamento giuridico.

Lo Stato, cioè l’essere umano quale organo statale, può fare soltanto ciò che l’ordinamento giuridico espressamente gli permette. … Con chiarezza appare la superfluità di siffatte codificazioni dei diritti di libertà quando esse, come spesso accade, assumono la forma per cui invadenze dello Stato in determinate sfere di libertà possono essere effettuate solo
sulla base della legge”.

IL DIRITTO ALLA VITA E LA PENA DI MORTE. UN CASO EMBLEMATICO

Nell’articolo II-62 del Trattato costituzionale (TC) si afferma, “Ogni persona ha diritto alla vita”. E’ evidente la sostanziale indeterminatezza della proposizione di principio. Il diritto alla vita ha effettivo valore e possibilità di applicazione solo e in quanto analizzato in rapporto alle potestà attribuite all’ordinamento nazionale o sovrannazionale. L’interruzione di gravidanza, le malattie terminali, l’eutanasia, e persino l’obbligo di difesa militare dello stato relativizzano il diritto genericamente affermato, con altri, in forma di catalogo.

Pertanto la sommatoria delle cose che per legge, costituzionale o ordinaria, sono consentite all’ordinamento statale, e per il suo tramite ai cittadini, in materia di diritto alla vita (diritto civile, penale, di famiglia, del lavoro) determinano, di fatto, il principio e il suo ambito di applicazione. Innumerevoli sono gli altri esempi. Il diritto alla salute (art. II-95 del TC) è tale solo ed in quanto è possibile tutelarlo all’interno del sistema sanitario nazionale (pubblico, privato, a pagamento o a spese dello stato).

Solo attraverso l’applicazione del principio di bilanciamento dei beni si può fissare il parametro che consente la determinazione del contenuto di questi beni e nel computo dei limiti dei diritti fondamentali. Peter Häberle, probabilmente il maggior teorico del contenuto essenziale dei diritti fondamentali, nella sua opera “Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale”, tradotta in italiano per le edizioni Carocci, precisa: “ Il legislatore nel concretizzare i limiti immanenti ai diritti fondamentali, non vulnera questi ultimi, non li relativizza, bensì li rafforza e li garantisce, o piuttosto li determina … non disciplina un diritto che si pone in contrasto con il sistema dei valori dei diritti fondamentali , bensì da
attuazione a questi ultimi.”.

Ma il legislatore è colui che opera prioritariamente per legge ordinaria, il rappresentante politico della volontà popolare diffusa, colui che determinerà positivamente insieme alla ponderazione dei principi e dei valori l’attuazione stessa di un complesso di norme ordinanti potestà attribuite allo Stato, ad esempio in tema di aborto. A meno che in un catalogo di diritti non si vieti, espressamente, la pratica dell’aborto, non c’è principio attualmente presente nelle costituzioni o nelle carte dei diritti che possa far ricomprendere, inequivocabilmente, l’aborto quale pratica contraria al diritto alla vita. Anzi, è vero giusto il contrario.

Per Ulpiano, Digesto, “nulla poena sine lege”. La seconda frase dell’articolo II-62 del Trattato costituzionale recita: “nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato”. Il confronto con l’articolo 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) in tema di diritto alla vita, ci consente di valutare gli elenchi di diritti nella loro rappresentazione storica. L’art. 2 CEDU, infatti, stabilisce che “Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere inten­zionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pro­nunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena”.

Ricordiamo che l’apertura della firma della CEDU è avvenuta a Roma il 4 novembre 1950 ed è entrata in vigore, alla condizione di 10 ratifiche, il 3 settembre 1953, mentre la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stata proclamata a Nizza il 7 settembre del 2000.

Nel 1950 in alcuni paesi europei si eseguivano ancora condanne capitali. In Gran Bretagna l’ultima esecuzione è del 1964 e la pena di morte è stata abolita definitivamente il 31 luglio 1998. L’ultima sentenza in Francia è del 10 settembre 1977, Hamida Djandoubi la donna giustiziata. La pena di morte in Francia è stata proibita per legge da Mitterandt nel 1981 e definitivamente nella Costituzione nel 2007.

La Costituzione italiana, non prevede la pena capitale, esclusi i casi regolati dalle leggi militari di guerra (comma 4, art. 27). Fortunatamente il codice militare di guerra, con legge 13 ottobre 1994, n. 589, ha abolito la pena. Esiste però un vuoto costituzionale: non è stato ancora sancito il principio che vieta la pena di morte in ogni caso. Pertanto, sarebbe possibile una sua reintroduzione per legge ordinaria.

Ad esempio, con la stesso decreto del Presidente della Repubblica sulla dichiarazione dello stato di guerra. Ipotesi per nulla peregrina visto che il decreto legge 1° dicembre 2001 n. 421, convertito in legge 31 gennaio 2002, n 6, recante norme urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata "Enduring Freedom", ha previsto che al Corpo di spedizione italiano si applicasse il codice penale militare di guerra, con esclusione delle disposizioni di natura processuale, ancorché in tempo di pace.

Solo dopo l’abolizione della pena di morte nei più influenti stati europei, Gran Bretagna e Francia in testa, viene introdotto il relativo principio nella CEDU. Prima con il protocollo 6 (1) firmato a Strasburgo il 28/04/1983, che in ogni caso non esclude la pena capitale per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra, e successivamente con il protocollo 13 (2). Quest’ultimo abolisce la pena in ogni circostanza con una formulazione del tutto simile al corrispondente articolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue.

LA CODIFICAZIONE DEI DIRITTI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO

Il protocollo 13 alla Convenzione, firmato a Vilnius il 3 maggio 2002, quasi due anni dopo la proclamazione della Carta Ue a Nizza, a tutt’oggi risulta firmato, ma non ancora ratificato, da Italia e Francia, in buona compagnia di Spagna, Lettonia, Polonia e Armenia. Sui 47 stati membri del Consiglio d’Europa, Arzebaijan e Russia non l’hanno firmato. La Russia è l’unico stato a non aver ancora ratificato anche il protocollo 6 alla Convenzione.

Nel caso italiano occorre evidenziare che la ratifica del protocollo 13 comporterebbe la modifica dell’art. 27 della Costituzione che ancora consente il ricorso alla pena capitale nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. La questione è oltremodo spinosa. In caso di non raggiungimento della maggioranza dei 2/3 sulla legge costituzionale di modifica potrebbe essere richiesto un referendum confermativo. Si può ben immaginare quale canaia qualunquista e demagogica si andrebbe ad alimentare nell’opinione pubblica.

In epoca contemporanea le carte dei principi rappresentano una codificazione del presente storico, ad iniziare dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948, promossa dall’assemblea generale delle Nazioni Unite e priva di valore giuridicamente vincolante per gli stati membri. Gli elenchi di principi sono più lo specchio di una dato di fatto, una classificazione sul minimo comun denominatore possibile rispetto a condizioni oggettive, siano esse politiche che di potere, che non un segno di progresso rispetto a fini di maggiore civilizzazione ancora da raggiungere a valore trascendente.

A livello internazionale tali codificazioni più che promuovere nuove tutele rappresentano sottoscrizioni di diritti che hanno già ampio riconoscimento negli ordinamenti giuridici nazionali. Le poche eccezioni che possono essere sollevate non fanno che confermare la regola generale. Altra questione è la funzione di elenchi di diritti in fasi storiche di natura rivoluzionaria, come la Dichiarazione dei diritti dell’Uomo e del cittadino del 1789.

Peter Häberle chiarisce il concetto quando sostiene (3): “Se si devono concretizzare la costituzione come un sistema di valori (Wertsystem) e il Grundgesetz come un ordinamento legato a dei valori, allora questi non devono essere interpretati come un firmamento astratto. I valori non vengono imposti alla costituzione e all’ordinamento giuridico dall’esterno oppure dall’alto. Non hanno la pretesa di essere validi comunque e a priori, senza alcun riferimento allo spazio e al tempo in cui si trovano. Ciò sarebbe contrario al senso della costituzione, che rappresenta un ordinamento complessivo della vita del presente e che deve fare riferimento alla
caratteristiche peculiari di questo presente e coordinare le forze vitali di
un’epoca nell’ambito di un sistema unitario.”

LE LIBERTA’ FONDAMENTALI E I DIRITTI DI CITTADINANZA NELL’UE

Le classiche libertà fondamentali dell’Unione europea (art.I-4 del TC, attuali artt. 12 e 14 TCE) libertà di circolazione delle persone, dei servizi, delle merci, dei capitali e libertà di stabilimento trovano nel trattato stesso le norme che ne disciplinano la tutela e l’attuazione. Non viene solo richiamato il principio (artt. II-99, II-100, II-105, II-106 del TC) secondo il quale lo Stato membro non può impedire la circolazione delle persone alle sue frontiere (anche qui con eccezioni disciplinate sempre dalla legge), ma si specifica, sin nei minimi particolari, ciò che all’ordinamento dell’Unione è consentito o per cui vi è obbligo giuridico in
materia. Nel trattato costituzionale i diritti fondamentali sono disciplinati dagli artt. III-130 a III-160. Tutte politiche che trovano la loro base giuridica già nei trattati attualmente in vigore.

Nel caso delle quattro libertà fondamentali, al principio generale vengono associate le politiche e le disposizione di applicazione in capo all’ordinamento giuridico comunitario. Politiche definite in base al principio di attribuzione delle competenze enumerate. Identico ragionamento può essere sviluppato anche per i diritti di cittadinanza di natura politica (elettorato attivo e passivo per l’elezioni al Parlamento europeo e allo elezioni comunali dello stato membro di residenza, tutela diplomatica all’estero, diritto di petizione al Parlamento europeo, diritto di ricorso al Mediatore europeo) che trovano tutti applicazione nel quadro delle politiche comunitarie secondo il principio di attribuzione.

Pertanto, l’affermazione di un principio all’interno della Carta dei diritti fondamentali (parte II del trattato costituzionale) non introduce affatto competenze nuove. Per inverso nel caso di competenze già attribuite all’Unione si possono rintracciare riferimenti di principio all’interno della Carta. Se la Carta affermasse il diritto alla casa questo non vorrebbe dire che tutti i cittadini europei possono chiedere un alloggio alla Commissione europea, a meno che l’Unione non attribuisse esplicitamente tale competenza alla Commissione.

La disciplina stessa di applicazione della Carta è chiaramente definita nell’art. II-111 del Trattato costituzionale dove al comma due si afferma “La presente Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze ed i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione”.

COMPETENZE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

Per il futuro, senza tralasciare i pur importanti aspetti giurisprudenziali, dichiarativi o interpretativi, dei diritti stabiliti per elenchi (per loro natura spesso insufficienti, lacunosi e tardivi), è auspicabile concentrare maggiore attenzione alle più derimente questione delle competenze (esclusive, concorrenti o complementari), ma ancor di più sui criteri di determinazione delle competenze (di attribuzione, di sussidiarietà, di prossimità, di proporzionalità). E’ in tale ambito che si potrà valutare l’effettiva portata degli elementi innovativi.

Il principio di competenza enumerata, tipico degli organismi internazionali trova fonte costitutiva nei trattati, mentre il principio di competenza generalista (non caso per caso), in capo allo stato, trova fonte costitutiva nella costituzioni propriamente dette. Nel sistemi federali la ripartizione delle competenze avviene per aree (difesa, concorrenza, sanità, giustizia ecc.) o attraverso l’individuazione degli organismi decisionali responsabili. Nel sistema europeo si stabiliscono non solo le aree di competenza ma le istituzioni competenti, le procedure decisionali e spesso anche gli obiettivi che devono essere perseguiti e le azioni che possono essere svolte nell’abito delle singole politiche. Il trattato costituzionale non modifica per nulla questo equilibrio. Anzi, stabilisce inequivocabilmente all’art. I-1 che “ …la presente Costituzione istituisce l’Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni..” Infatti, la parte III del trattato descrive dettagliatamente le singole politiche, riprendendo, quasi sempre, in maniera integrale le disposizione dei trattati attualmente in vigore.

Paradossalmente la cancellazione della parte III del trattato costituzionale, in buona sostanza di cinquant’anni di storia comunitaria, ed una riformulazione delle categorie di competenze con l’inclusione della politica energetica, estera e di difesa tra le materie esclusive avrebbe consentito all’Unione il salto federale. Si sarebbero definite solo le aree di competenza senza nessuna enumerazione pedissequa della delega degli Stati all’Unione. Ciò corrisponderebbe ad una rivoluzione copernicana, al superamento della legittimazione negoziale e funzionale, ad una completa rifondazione dell’ordinamento giuridico sovrannazionale, alla cessione effettiva della sovranità nazionale, alla costituzione, di fatto, dello Stato europeo.

In altre parole, il potere reale, su una determinata materia (competenza), contemplata anche e non sempre all’interno di un catalogo di diritti (beni giuridici), a chi (organo nazionale o sovrannazionale) è attribuito? Se l’ultima parola resta in mano agli Stati siamo in una confederazione. Se è attribuita all’Unione siamo in una federazione. E’ solo su questo piano che si potrà realmente rafforzare la legittimazione democratica dell’Europa e con essa la prospettiva di traguardare l’obiettivo della fondazione dello Stato federale.

Nicola Forlani

(1) Protocollo n° 6 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali sull'abolizione delle pena di morte. http://conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/114.htm

(2) Protocollo n° 13 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali relativo all'abolizione delle pena di morte in ogni circostanza.

(3) P. Häberle, Le libertà fondamentali nello stato costituzionale, Carocci, Roma, 2005

Per salvare il trattato costituzionale

Campoleone, 2 agosto 2007

Da almeno un anno i più attenti osservatori avevano espresso le loro valutazioni sul possibile accordo per salvare quanto vi era di buono nel trattato costituzionale.

A poche settimane dall’inizio del semestre di presidenza tedesca erano chiarissimi, lapalissiani, anche per i meno attenti e superficiali osservatori di cose europee, i termini dell’accordo sul nuovo testo del trattato di riforma. Non ha capito, ed in parte, continua a non capire, solo chi non vuol vedere le cose per quelle che sono, ma adatta le condizioni esterne alle proprie scelte di piccolo cabotaggio. C’è persino chi continua a difendere il trattato costituzionale. Come i sudditi dell’imperatore del Giappone, saranno così temerari da rimanere anni ed anni sugli atolli del Pacifico a combattere una guerra ormai, tragicamente, conclusa.

La situazione politica europea è, purtroppo, priva di novità di rilievo e lo sarà almeno sino al semestre di presidenza francese della seconda metà del 2008.

Occorre sperare che i governi vorranno smettere di giocare alla democrazia cercando il corporativo ed economicamente interessato consenso di poche decine di associazioni della società civile che si distinguo per autoreferenzialità, irrapresentatività nei confronti della categoria a cui appartengono e strettissima contiguità con le amministrazioni di governo stesse.

Dal canto suo la Commissione europea, che brilla sempre più di ottusa tecnocrazia, persevera. In autunno lancia un dibattito/ascolto con la società civile sulle prospettive di bilancio 2007/2013. Si può già immaginare il mercimonio lobbistico a cui toccherà assistere senza che nessun europeista alla giornata avrà il coraggio di denunciare l’impossibilità stessa di qualsiasi politica espansiva dell’Unione alla luce tanto della struttura che delle dimensioni del suo bilancio.

Per il futuro, se vorremo trovare una nuova linea politica strategica unitaria per il MFE, e nuovi dirigenti che sappiano adeguatamente rappresentarla, il confronto dovrà avvenire a tutto campo e riguardare lo scenario all’interno del quale si potrebbe sviluppare un’azione efficace.Occorre quindi mettere in moto i cervelli e ragionare tutti insieme. Il dibattito deve servire a coltivare in comune le idee e non ad orientarle.

Nessuna proposta sugli strumenti può essere aprioristicamente esclusa, assemblea costituente, referendum, elezioni, primarie e chi più ne ha più ne metta. La questione che si pone oggi è analizzare, con la freddezza della ragione, quanto avvenuto da Maastricht ad oggi e tentare di definire un quadro politico all’interno del quale sia realisticamente (accezione non riferita alla realtà materiale contingente, ma alle condizioni reali - che possono anche attualmente non sussistere e che in teoria potrebbero anche mai verificarsi - perché le cose possano accadere) possibile compiere il salto federale.

Nicola Forlani

Tempi orribili

Campoleone, 22 luglio 2007

Nei due precedenti tentativi di costruire l’Europa politica, CED e progetto Spinelli, in gioco vi erano i trasferimenti di reali poteri sovrani dallo stato nazionale alle istituzioni sovranazionali a carattere federale. Non è un caso che i due documenti che ne sono alla base si chiamassero trattati senza alcuna deriva illusionistica costituzionaleggiante.

Anche la presupposta terza occasione storica produrrà un documento che si chiamerà trattato, probabilmente di Lisbona. Riprenderà, pedissequamente, tutte le novità istituzionali e politiche contenute nel documento che sarebbe stato alla base dell’occasione fallita, il trattato costituzionale.

Per logica conseguenza, visto che l’appellativo di trattato non esclude la grande conquista politica (così come avvenuto nei primi due casi) e che quello che sarà ratificato nel 2008 è solo una riformulazione del trattato costituzionale niente affatto semplificato, non si comprende perché questo terzo tentativo non sia da considerarsi coronato da successo. O se, per converso, qualora lo si debba valutare un insuccesso, perché mai la sua formulazione precedente sia stata impropriamente valutata quale la terza occasione per fare l’Europa politica.

Sulle considerazioni sul terzo tentativo di dare una costituzione all’Europa, tutte personali ed che non ritrovano riferimento alcuno nella pubblicistica storica, politica e giuridica ci sarà modo di ritornare presto in un pubblico dibattito, sperando che la questione interessi ancora qualcuno.

Invece non si può sottacere come la ricostruzione sull’elezione dei cinque nuovi membri della direzione sia lacunosa, fallace e non corrispondente alla realtà dei fatti. Non si è proceduto a nessuna elezione condizionata.

In primo luogo si sono eletti cinque membri della direzione designati da Alternativa Europea e non cinque membri di minoranza. La votazione è stata per alzata di mano senza collegamento ad alcuna mozione scritta. Nessuno a chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni e l’elezione è avvenuta a larga maggioranza. Una maggioranza ben più ampia di quella che ha eletto gli altri 25 componenti della direzione al congresso di Roma.

Nel corso del dibattito non ci sono state dichiarazioni di voto e attendiamo ancora che i 7 membri del Comitato Centrale che hanno votato no alla proposta e i due astenuti vogliono qui formulare la propria opinione. Dei cinque nuovi membri della direzione il più giovane ha oltre 20 anni di militanza federalista. A mio modesto avviso credo che meritino di conoscere, in una pubblica dichiarazione, le motivazioni che hanno spinto una sparuta ed originale nuova minoranza del MFE a votare contro o a lavarsene le mani.

I rappresentanti di AE presenti alla votazione hanno dichiarato esplicitamente che non era possibile porre alcuna condizione alla loro elezione e che se il Congresso, a norma di statuto (art. 20, primo comma), deve agire nei limiti indicati dal secondo comma dell’art. 2, a maggior ragione la segreteria e la presidenza sono tenuti ad attenersi a questi limiti.

Per maggiora chiarezza dichiaro di ritenere, anche nella veste di membro delle direzione nazionale, di avere il sacrosanto diritto di esprimere, in qualsiasi sede e in qualsiasi luogo, le mie idee ed il mio pensiero anche quando questo non dovesse coincidere con quanto deliberato dagli organi statutari. Già nel passato sono stato membro della direzione indicato da una lista congressuale minoritaria, seppur eletto unanimemente. Al tempo nessuno si è prodigato nel tentativo di mettermi il bavaglio alla bocca o di scollegarmi le sinapsi cerebrali.

il dibattito storico e la dottrina politologica contemporanea evidenziano come i cardini dei principi democratici trovino efficacia nella effettiva tutela delle minoranze. La dittatura della maggioranza non è mai oligarchia. Anzi, quanto più la maggioranza vuol disciplinare e contenere le legittime aspettative dei gruppi di minoranza, tanto più ci sia avvicina al modello dei regimi dispotici.

Non è infatti un caso che le condizioni e le norme positive siano previste a tutela delle minoranze, siano esse linguistiche, cultuali, religiose, sociali. Nei sistemi politici alle minoranze viene persino riconosciuta la direzione delle commissioni di controllo e di garanzia se non addirittura la presidenza delle assemblee.

E’ ben originale invocare giustappunto il contrario, con la formulazione di peregrine norme a tutela della maggioranza. In verità qualche eccezione potrebbe essere fatta per gli amministratori di condominio sull’orlo di una crisi di nervi quando avvertono che gli sta per essere revocato il mandato, ma è di tutta evidenza che non è questo il nostro caso.

Negli ultimi anni ne abbiamo viste ed ascoltate di cotte e di crude. Non ci meravigliamo più di nulla. C’è solo da sperare che i “tempi orribili” finiscano presto. Come diceva Eduardo “Adda passà ‘a nuttata”.

Nicola Forlani

venerdì 2 gennaio 2009

Attendendo il trattato di Lisbona

Campoleoene, 26 giugno 2007

E’ del tutto evidente che gli elementi innovati del trattato costituzionale, come prevedibile, sono stati tutti salvaguardati nel trattato di Lisbona.

Perché stracciarsi le vesti? Sono stati aboliti solo gli orpelli retorici e puramente nominalistici voluti da quel campione di europeismo di Valèry Giscard d’Estaing. Quel padre nobile dell’Europa che fortunatamente Francois Mitterand scaccio dall’Eliseo anni or sono, altrimenti di certo oggi non avremmo l’unico vero simbolo di identità comune europea, la moneta.

Il trattato di Lisbona non consentirà di fare nessun passo sostanziale verso lo stato federale, pur se essenziale per il miglior funzionamento dell’Unione. E’ improduttivo da un punto di vista federalista né più né meno di quanto lo fosse il trattato costituzionale.

A Bruxelles è andato in scena un triste gioco delle parti. Una preconferenza si stava già svolgendo da settimane. La Cig dovrà quasi esclusivamente dedicarsi ad una riscrittura di carattere giuridico dei testi. Dovevano portare a casa il core treaty garantendosi al tempo stesso di creare nei propri paesi il giusto consenso politico. Occorre ammettere che sono riusciti nel loro intento.

La filosofia adottata è: per poca roba non si disturbano i cittadini. Peccato che poca roba fosse anche il testo firmato in pompa magna a Roma nella sala degli Orazi e Curiazi sotto al lugubre statua di Innocenzo X. Quel Giovan Battista Panphili, acerrimo nemico dei Barberini, che lasciò governare lo Stato Pontificio alla cognata Olimpia Maidalchini e che fece cardinale il figlio di lei Camillo Francesco Maria.

Il dibattito di questi giorni sui risultati del Consiglio europeo dimostra che quanto più è diffusa la cialtroneria nella valutazione dei fatti tanto più sono apodittici ed arroganti i modi. L’Europa ha reali poteri per il sol fatto che una direttiva si chiama legge, che un alto rappresentante si chiama ministro, che un trattato si chiama costituzione? Non sarà arrivata l’ora di smetterla di trastullarsi in maniera ambigua ed improduttiva con il nome delle cose più che sulla loro vera natura?

Ai federalisti occorre portar pazienza, tanta pazienza. Né abbiamo avuta per il passato. Né sapremo trovare per il futuro. Presto potremmo essere chiamati a nuove battaglie. La guerra di posizione potrebbe esaurirsi presto. Se così fosse, l’unico possibile errore sarebbe quello di farsi trovare divisi.

Nicola Forlani

Viva L'Europa

Campoleone, 23 giungno 2007

Ore e ore di colloqui al cardiopalma. Attese spasmodiche per rotture eclatanti. Minacce di veto e linee rosse invalicabili. Eppure non è accaduto nulla. L’accordo, come era ampiamente prevedibile, sulle linee guida del nuovo trattato è stato raggiunto, ne più ne meno come ci si aspettava.

Ora rientrano tutti a casa potendo sventolare vittoria. Blair esce da campione. Potrà dire di aver vinto sulla Carta dei diritti. In realtà è poco più di una vittoria di carta. Si trasferiscono clausole del trattato nei protocolli e viva la marchesa. Tanto chi lo va a spiegare ai sudditi di sua maestà che protocolli e allegati sono parti integranti del trattato e che le disposizioni ivi contenute prevalgono su quelle del trattato stesso in quanto norme speciali?

I paladini del secondo trattato di Roma, italiani in testa, rientrano soddisfatti di aver eretto una invalicabile linea del Piave, quando l’idea stessa di costituzione l’avevano abbandonata ben prima di raggiungere il Consiglio. Sulle guide rosse del “non possumus” i polacchi vi hanno scorrazzato in lungo e largo razziando, a mani basse, centinaia di milioni di euro. Non c’è che dire. Il prodigioso allargamento suggellato da Prodi nel maggio 2004 è stato un grande, grandissimo affare.

La costituzione europea è morta. L’idea di integrazione federale è stata accantonata. Si è voluto far credere ai beoti cittadini europei che una bandiera, una fanfara inneggiante e qualche altro simbolo bastassero a costituire uno stato.

Ora chi glielo va a spiegare che le dodici stelle gialle contunderanno a sventolare sui palazzi del potere, che il 9 maggio gli studenti continueranno ad essere chiamati a formulare il pensierino sull’Europa, che sulle monete continuerà ad esserci scritto il nome “euro”? In effetti il motto “unita nella diversità” ci mancherà. Riusciremo a sopravvivere?

Bruxelles si svuota. Tutti a casa. Fortuna che le teste d’uovo dei negoziatori della CIG qualcosa di questioni comunitarie ne capiscono sul serio. Tutti a casa e viva l’Europa. E’ incapace di agire, con o senza costituzione, con o senza trattato semplificato, ma “è uguaglio”. Viva l’Europa!

Nicola Forlani

Petizioni e vertici immaginari

Campoleone, 18 maggio 2007

Al fine di evitare che risme e risme di petizioni referendarie si disperdano per le cancellerie delle capitali europee, sarà bene precisare che, nelle prossime settimane, non è previsto alcun “Vertice” né, tanto meno, che questo si svolga a Berlino. Ovviamente si presuppone che con “Vertice di Berlino” si faccia riferimento alla riunione dei capi di Stato e di governo dei paesi membri dell’Ue prevista in occasione della fine del semestre di presidenza tedesca.

La prassi delle “conferenze europee al Vertice” si è conclusa con il Vertice di Parigi del 1974 in cui, per l’appunto, è stato istituito il Consiglio europeo. La sua esistenza giuridica è stata confermata e chiarita dall’Atto Unico europeo (1986). Le sue funzioni sono state precisate dal Trattato di Maastricht (1992).

Così come previsto dalla dichiarazione allegata all’atto finale della Conferenza intergovernativa che ha predisposto il Trattato di Nizza, tutte le riunioni del Consiglio europeo si tengono a Bruxelles dal momento in cui l’Unione conta più di 18 membri. L’allargamento da 15 a 25 stati membri è del maggio 2004.

Pertanto, conformemente alle disposizioni vigenti, il prossimo Consiglio europeo è convocato per il giorno 21/22 giungo 2007 presso il Palazzo Justus Lipsius, Rue de la Loi, Bruxelles, sede, insieme al Centro europeo a Lussemburgo, del Consiglio dell’Unione europea.

Interessante è notare che attualmente il Consiglio europeo non è un’istituzione, ma un organo dell’Unione. Il trattato costituzionale del 2004 riconosce al Consiglio europeo lo status di istituzione vera e propria, oltre a prevederne il Presidente con mandato di due anni e mezzo (con elezione, a maggioranza qualificata, da parte del Consiglio stesso).

Relativamente alle sue funzioni, il Trattato costituzionale innova ben poco, ma l’acquisizione dello status di istituzione dell’Ue comporterebbe la sottoposizione di quest’ultimo al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia sia per ricorso di annullamento, che per ricorso per carenza.

Attualmente le decisioni del Consiglio europeo non hanno la caratteristica di atti giuridici comunitari. E’ compito del Consiglio dell’Unione europea (quello che nel Trattato costituzionale viene chiamato Consiglio dei Ministri e per cui continuerà a valere la presidenza turnale semestrale tra gli stati membri) trasformare, successivamente, in atti giuridici formali gli accordi politici raggiunti in sede di Consiglio europeo.

Occorre altresì notare che, così come previsto dal Trattato costituzionale, la Presidenza elettiva di due anni e mezzo (del Consiglio europeo) non andrebbe a sostituire ma a sovrapporsi alla presidenza semestrale tra Stati membri (del Consiglio dei Ministri).

Anche su questi elementi si concentrerà, molto probabilmente, l’attenzione dei diplomatici nel corso della Conferenza intergovernativa che andrà a definire il nuovo Trattato istituzionale. La speranza è che abbiamo l’accortezza di porre mano ad una semplificazione di un sistema barocco di “governace” funzionalista e niente affatto federale.

Pur ammettendo in ipotesi che l’ingorgo di rappresentatività politica, così come definito dal Trattato costituzionale tra Presidente del Consiglio europeo, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Commissione e Ministro degli Affari esteri, sia superabile in un effettivo miglioramento del quadro istituzionale complessivo (anche grazie all’estensione del voto a maggioranza), avremmo ottenuto l’unico evidente risultato di aver rafforzato il ruolo di indirizzo politico, su basi strettamente intergovernative, svolto degli Stati membri in sede di Consiglio e all’interno del sistema di legittimità negoziale dell’Unione.

Forse un buon risultato per stabilizzare e rendere maggiormente coerente il quadro comunitario a 27, ma del tutto insoddisfacente, e pressoché irrilevante, se riferito all’ineluttabile necessità della costituzione dello Stato federale europeo.

Nicola Forlani

“La ferocia dei moralisti (…) è superata soltanto dalla loro profonda
stupidità”

Filippo Turati, da un suo discorso parlamentare del 11 febbraio 1907

C'era una volta, il referendum sul trattato costiuzionale

Campoleone, 6 maggio 2007

Il vero intellettuale rifugge dai dibattiti contemporanei: la realtà è sempre anacronistica.

Jorge Luis Borges

C’era una volta, in terre d’oltralpe, il referendum sul trattato costituzionale. Allora, molti europeisti di sinistra si adoperarono per il si. Il no vinse inesorabilmente e trascinò con se la costituzione in una lenta, ma inesorabile, agonia.

Non paghi, gli stessi attivisti di sinistra presero parte per la sorridente ed evanescente candidata socialista in nome di un presunto ed indimostrabile tasso di maggior europeismo. La presa di posizione non ebbe miglior sorte della precedente, a tutto vantaggio del nuovo presidente di Francia.

C’era una volta un dibattito ormai sterile e palesemente includente che tentava di alimentare il confronto politico istituzionale sul nome delle cose e non sulla sostanza delle proposte. Alcuni sostenevano che il trattato di nome “costituzione” fosse più europeista di un trattato che si chiamava “mini”.

Ragionare su cosa, sia l’uno o l’altro, potessero contenere fu cosa che interessò, fortunatamente e a tutto beneficio dei cittadini europei, solo quelle poche teste d’uovo che furono chiamate a negoziare nella nuova Conferenza intergovernativa.

Fortuna che alcuni diplomatici illuminati compresero presto che il processo costituzionale si era chiuso per lasciar spazio al processo di integrazione differenziata.

C’era una volta il più mini dei mini trattati, il progetto Spinelli del 1984. Occupava dodici pagine esatte della gazzetta ufficiale su cui vennepubblicato. Ma apparteneva al passato, a quel federalismo tradizionale che voleva la “cosa politica europea” su basi statuali. In esso si stabilivano, in modo semplice, questioni apparentemente complesse.

La composizione della Commissione era regolamentata per legge organica. Al potere di iniziativa legislativa avevano accesso anche il Consiglio ed il Parlamento. L’Unione
poteva modificare, con legge organica, la natura e la base imponibile delle entrate o crearne di nuove. Si abbandonava di fatto il principio delle competenze enumerate. Chi mai avrebbe avuto il coraggio di lanciarsi nuovamente in così antichi formalismi istituzionali?

C’erano una volta gli europeisti moderni, alla moda, come la bella ed affascinante Ségolène. Erano cortigiani del soft power e del multilateralismo. Una originale concezione dei rapporti internazionali in cui gli americani fanno con gli altri quello che in ogni caso farebbero da soli e dove gli europei, quando c’è da menar le mani, stanno a guardare, ma pronti ad intervenire, a cosa fatte, con portavivande e crocerossine.

C’erano una volta gli europeisti globalizzati. Essi evocavano le cose. Le evocavano a tal punto che, come per incanto, queste si materializzavano. Chiedevano pace, giustizia sociale, uguaglianza tra i popoli, democrazia internazionale e loro, puntuali, non tardavano a raggiungerli per abbracciarli tutti. Erano così convinti dei propri poteri divinatori che iniziarono ad evocare, in riti collettivi, anche il referendum su …su una cosa di “eguaglio”. Ma questa è un’altra favola. C’era una volta …

Nicola Forlani